Indicatore di tempestività dei pagamenti
Articolo 42 del Decreto 66 2014
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E’ esclusa la possibilita’ di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo’ essere sostituito dalle apposite funzionalita’ che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’acquisto di beni, servizi e forniture: l’Istituto Comprensivo di Guidizzolo ha sempre rispettato i tempi di pagamento concordati con i fornitori.
indice di tempestivita’ ef 2016
dichiarazione annuale indice di tempestivita’ 2016